Titolo 1 - Principi ed efficacia del regolamento edilizio

 

Art. 1. (Oggetto)

1. In forza della propria autonomia normativa e sulla base della legislazione nazionale e regionale, con il presente Regolamento il Comune di Milano disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d'uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di verifica e di controllo.

2. In considerazione delle particolari caratteristiche dei tessuto urbano cittadino, il presente Regolamento declina il contenuto delle diverse tipologie degli interventi edilizi, allo scopo di fornire la più ampia gamma di soluzioni nell'ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 2. (Principi)

1. Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di consentire la migliore fruibilità dell'abitato da parte delle persone singole o associate, ed in particolare delle persone più deboli, e di realizzare un ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto sotto il profilo igienico-sanitario.

2. Le norme del presente Regolamento definiscono anche le caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie, degli spazi aperti, del verde urbano, e dell’arredo urbano, per concorrere a realizzare un'elevata qualità dell'ambiente urbano, e di conseguenza della vita, sia negli ambiti privati sia nelle attrezzature e nei servizi, pubblici e privati, per la collettività.

3. In applicazione delle norme di legge e di regolamento ed in attuazione dei piani approvati dagli organi di governo del Comune, spetta all'Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno svolgimento delle attività di gestione e costruzione degli edifici, di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, accertando che siano rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, nonché vigilando sull'osservanza delle corrispondenti prescrizioni.

Art. 3. (Competenze e responsabilità)

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie ed ambientali il Comune di Milano ritiene essenziale il contributo ed assicura la collaborazione delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati, anche al fine di richiedere agli stessi la piena assunzione delle loro responsabilità.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti e nell'articolazione della sua organizzazione il Comune di Milano si ispira al principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività amministrativa di attuazione.

3. Per il migliore adempimento dei compiti propri e per la realizzazione di un'effettiva collaborazione agli effetti di cui al primo comma, l'amministrazione comunale promuove la costante realizzazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, di definizione ed individuazione delle responsabilità.

4. Il Comune di Milano favorisce la concentrazione di procedimenti di tutela anche di interessi pubblici diversi da quelli edilizi e relativi allo stesso oggetto, ed in particolare quelli concernenti gli insediamenti produttivi, con le opportune soluzioni organizzative, in attuazione della corrispondente legislazione.

Art. 4. (Regolamento edilizio e piani attuativi del PRG)

1. In osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le Norme Tecniche di Attuazione dei PRG dettano le norme necessarie a disciplinare la corretta esecuzione delle scelte di piano.

2. In caso di interventi diretti, in particolare mediante concessione edilizia semplice, si applicano integralmente le norme del presente Regolamento edilizio.

3. In caso di interventi complessi, mediante concessione edilizia convenzionata ovvero in esecuzione di piani urbanistici attuativi, si applicano le norme edilizie contenute in tali strumenti che prevalgono sulle norme di cui ai Titoli Il e III del presente Regolamento edilizio. Restano fermi i limiti di distanza minima tra i fabbricati definiti come inderogabili dalla normativa vigente in materia di Piani attuativi.

4. Restano fermi i limiti di distanza minima tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Detti limiti possono essere disapplicati unicamente ove si proceda mediante apposita convenzione contenente prescrizioni planivolumetriche ovvero – in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti – mediante specifico istituto che possieda altresì valore di concessione edilizia.

Art. 5. (Deroghe)

1. Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e secondo le procedure di cui al successivo art. 84, fatte salve le deroghe previste dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con la sola esclusione degli interventi di ristrutturazione, possono essere realizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni, secondo la disciplina di cui all'articolo 85.

Art. 6. (Aggiornamento - Osservatorio)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di periodico aggiornamento ed interpretazione da parte degli Organi comunali, in relazione alle sopravvenute norme di legge o di natura sovraordinata ovvero in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse.

2. Con il compito di affiancare l'amministrazione Comunale nelle attività di aggiornamento e di interpretazione di cui al comma precedente e con il compito di proporre soluzioni innovativi di ordine organizzativo e procedurale, viene istituito entro 180 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, l'Osservatorio Edilizio Cittadino, nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni, composto da un Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, da un esperto di legislazione edilizia ed urbanistica, da un esperto in progettazione architettonica ed in qualità ambientale e da un esperto in tecnica e tecnologia delle costruzione; detti esperti vengono scelti all’interno di terne di nominativi segnalati dai singoli Ordini e Collegi Professionali.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Osservatorio presenta al Sindaco un rapporto relativo allo stato di attuazione degli indirizzi di politica edilizia ed urbanistica, ai problemi emersi nell'applicazione delle determinazioni comunali, alle proposte per il miglioramento degli esistenti atti di pianificazione e normazione.

4. Allo scopo di favorire la chiara ed uniforme applicazione del Regolamento edilizio, l'Osservatorio cura tra l'altro la raccolta sistematica delle circolari emanate dagli organi comunali nelle corrispondenti materie.

5. Alle circolari di cui al precedente comma 4 verrà data la necessaria pubblicità e l'amministrazione potrà incaricare gli organismi di categoria della loro divulgazione.

6. I dirigenti degli uffici urbanistici ed edilizi dell'Amministrazione comunale, la Commissione edilizia, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di Categoria, segnalano all'Osservatorio i problemi giuridici e tecnici di carattere generale inerenti l'applicazione del presente Regolamento.

 

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