Le principali delibere che ho portato all'approvazione del Cdz 3

 con data della delibera

 

1994

 Piano Particolareggiato relativo all'ex- Cinema Diana 10/11/94

1995

 Richiesta di pedonalizzazione di via Spallanzani 29/6/95

1996

 Parcheggio sotterraneo di via Ozanam 12/3/96

 Destinazione dell'area all'angolo tra via Napo Torriani e via Cappellini 15/3/96

 Piano di recupero dell'edificio di Piazza Oberdan 2a (angolo viale Majno-viale Piave) 28/3/96

 Progetto di riordino di Piazza Oberdan 28/3/96

 Azzonamento acustico del Comune di Milano 21/6/96

 Monetizzazione delle aree a standard nei piani attuativi 11/7/96

 Revisione delle zona B2 3.4 18/7/96

 Pista ciclabile di via Pisacane 21/11/96

 Progetto di arredo urbano di Piazza Argentina 22/11/96

1997

 Approvazione progetto di pedonalizzazione di via Spallanzani 15/9/97

1998

 Utilizzo della Palazzina Liberty di via Melzo come biblioteca 12/2/98

 Osservazioni alla prima bozza del nuovo regolamento edilizio 16/3/98

 Altre osservazioni alla prima bozza del nuovo regolamento edilizio 16/3/98

 Progetto di sistemazione di Piazza Argentina 23/3/98

 Progetto di sistemazione di Piazza Argentina 5/6/98

 Parere negativo al nuovo Regolamento Edilizio 15/10/98 

 Pista ciclabile di via Pisacane 5/11/98

 Parcheggio a pagamento di Via San Gregorio, Via Settembrini, Via Napo Torriani, Via Casati, Via Carlo Tenca e Via Cappellini 5/11/9

 Progetto di sistemazione dei Bastioni di Porta Venezia 12/11/98

1999

 Presentazione osservazioni al nuovo Regolamento Edilizio 11/2/99

 Occupazione spazio pubblico in Piazza Lavater 4/3/99

 Soluzione dei problemi del traffico di via Stradivari 4/3/99

 Utilizzo dell'area demaniale di via Razza - via Vittor Pisani 4/3/99

 Destinazione dei Caselli di Piazza Oberdan e del Diurno Venezia 11/3/99

 Esame del nuovo Piano Urbano Traffico 30/3/99

 Parcheggio sotterraneo di P.le Lavater - Via Pancaldo 30/3/99

 Sistemazione del verde di viale Benedetto Marcello 25/3/99

 Manutenzione e allargamento del marciapiedi di via S. Gregorio all'altezza del Lazzaretto 31/3/99

 

Nuovo Consiglio di Zona 3

 

1999

 Pedonalizzazione di via Spallanzani 4/11/99

 

 

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DELIBERA SUL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA MASCAGNI-PIAVE

 

Il C.d.C. 3 ribadisce la propria opposizione al Riuso della Sala Cinematografica in base all'art. 74 delle N.T.A. del Piano Regolatore, già espressa in sede di parere agli inserimenti nel 4 PPA, considerata l'importanza che le sale cinematografiche rivestono in ordine alle funzioni culturali, ricreative e collettive.

Si vedrebbe invece con favore la trasformazione dell'ex-cinema in multisala, come avverrà in altri Cinematografi.

Il piano particolareggiato predisposto peraltro porterebbe ad uno stravolgimento dei prospetti dell'edificio su via Mascagni e sul giardino interno. Su via Mascagni sono previste nuove finestre sul cornicione che eliminerebbero alcune formelle decorative, abbassamento di altre formelle e dei finestroni esistenti, apertura di finestre arretrate rispetto alla facciata.

Sul giardino interno è previsto il rifacimento completo del prospetto, con eliminazione della balconata Liberty e delle decorazioni presenti, simili a quelle su via Mascagni. La relazione dell'arch. Missaglia ignora le caratteristiche architettoniche di questo prospetto in quanto si legge a pag. 6: "Le facciate interne su giardino ed in particolare quella del Cinema non riprendono le caratteristiche delle facciate su strada, e si presentano sobrie e leggere poiché quasi totalmente prive di decorazioni".

A pag. 13 si legge : "Le facciate interne sul giardino dovranno rifarsi a quelle dell'albergo" che sono invece meno decorate di quelle della Sala Cinematografica.

La demolizione della facciata interna porterebbe inevitabilmente a rimuovere le glicini che ricoprono con un pergolato il giardino interno vincolato, in quanto addossate alla facciata stessa.

Giustamente la rappresentante della Sovrintendenza ha espresso in Commissione Edilizia Centrale la propria perplessità sulle nuove aperture, perplessità che la Commissione stessa ha recepito chiedendo che l'intervento sia rispettoso delle caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Il C.d.C. 3 dà pertanto parere negativo alla soluzione presentata.

Nota inoltre l'estrema povertà delle normativa allegata alla relazione come pure la mancanza di previsioni relative a spazi da destinare gratuitamente a fini sociali, per mezzo di apposita convenzione, estremamente necessari in zona.

Il C.d.C. 3 richiede infine alla Sovrintendenza ai Beni Architettonici della Lombardia l'apposizione di un vincolo architettonico in base alla legge 1089/39 a tutto il complesso "Ex-Kursaal Diana" in modo che il progetto di intervento sia sottoposto a tutte le disposizioni della legge citata.

 

DELIBERA SULLA PEDONALIZZAZIONE DEL PRIMO TRATTO DI VIA SPALLANZANI

 

Il Consiglio di Zona 3,

tenuto conto del programma del C.d.Z. di pedonalizzazione di alcune aree della Zona 3,

valutata la richiesta di pedonalizzazione del tratto di via Spallanzani compreso tra Piazza Oberdan e via Melzo firmata da 16 esercizi commerciali della via,

ritenute valide le motivazione addotte quali le caratteristiche della strada e gli attuali limiti alla viabilità permessa ai soli taxi e ai residenti che accedono ai passi carrai,

 

esprime parere positivo alla richiesta e chiede all'Ufficio Arredo Urbano di preparare un progetto esecutivo che preveda, secondo la cartina allegata:

la pedonalizzazione del tratto indicato portando il livello della strada a quello degli attuali marciapiedi con eliminazione degli archetti, pavimentazione di pregio, lampioni per l'illuminazione, arredi vegetali;

la pedonalizzazione di via Melzo nel tratto compreso tra Corso Buenos Aires e via Spallanzani in quanto non vi sono passi carrai e si crea un raccordo con il Corso;

l'allargamento dei marciapiedi di via Spallanzani nel tratto compreso tra via Melzo e viale Regina Giovanna eliminando la sosta degli autoveicoli e limitandolo ad un senso di marcia verso via Melzo;

la garanzia di accesso ai passi carrai e per il carico e scarico degli esercizi commerciali;

il parcheggio a spina di pesce delle auto sul lato dei numeri civici dispari di via Melzo tra via Spallanzani e via Lambro per recuperare i posti auto eliminati;

la eventuale riapertura della Roggia Gerenzana nel tratto compreso tra viale Regina Giovanna e via Spallanzani 8, con ponte pedonale all'altezza di via Melzo

la riattivazione del semaforo pedonale attraverso viale Regina Giovanna

 

si riserva di approvare o suggerire modifiche al progetto esecutivo prima della sua attuazione,

chiede tempi rapidi di progettazione e realizzazione.

 

MOZIONE PER PARCHEGGIO DI VIA OZANAM

 

Il C.d.C.3, a integrazione della delibera sui parcheggi sotterranei in zona del 14.12.95, richiede, in relazione al parcheggio di via Ozanam, che:

 

DELIBERA SU AZZONAMENTO PRG DI VIA NAPO TORRIANI 7

 

Il C.d.C.3

vista la delibera del Consiglio Comunale del 9/10/95 che ribadiva sull’area di via Napo Torriani 7 la destinazione SC con previsione di verde con parcheggi in sottosuolo

visto che il Consiglio di Zona 3 non si era espresso sull’azzonamento nel 1994 per decadenza di termini

viste le osservazioni del proprietario dell’area

visto che la destinazione dell’area prima del PRG del 1980 era micro asilo-nido e consultorio

 

 

richiede, data la mancanza di asili nido in zona, che l’area sia destinata a questa funzione, utilizzando l’edificio sull’angolo di via Cappellini per l’asilo nido e la zona retrostante bruciata 40 anni fa come giardino di pertinenza,

ritiene non opportuna la destinazione a parcheggio visto la abbondanza di parcheggi pubblici e privati in zona e l’avvenuto restauro dell’edificio, che ha caratteristiche architettoniche di inizio secolo in armonia con le case circostanti,

richiede che il Comune stanzi entro il 1996 i fondi per l’esproprio dell’area e l’allestimento dell’asilo nido

 

MOZIONE PER PIANO DI RECUPERO DI PIAZZA OBERDAN 2A

 

Il C.d.C.3, esaminato il Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Società Pilsen per l’immobile di Piazza Oberdan 2A,

 

osserva che viene superato il limite inderogabile di 7mc/mq previsto nel caso di demolizione e ricostruzione di singoli edifici

osserva che non sono state rispettati ne i 1.200 mq aggiuntivi previsti dal P.I.O. Regina Giovanna zona B2 3.4 né i mq previsti dalla L.R. 15/75

ritiene impossibile realizzare il Piano di Recupero solo sull’immobile di Piazza Oberdan 2A in quanto l’immobile di Piazza Oberdan 2, compreso anch’esso nel piano di recupero, dovrebbe cedere degli standard per la quota di sua competenza

ritiene che non è di interesse pubblico la proposta di cedere delle aree in Piazza Oberdan, per la maggior parte situate al piano interrato

ritiene che l’edificio, costruito a fine dell’ottocento, debba essere mantenuto almeno per quanto riguarda le facciate ed il terrazzo nella sua conformazione attuale in quanto in perfetto accordo con l’architettura dei caselli e del resto della piazza, mentre il nuovo edificio di 5 piani occluderebbe la piazza e sarebbe a ridosso con i caselli

rileva che l’edificio debba essere conservato anche perché è compreso in una zona di vincolo ambientale in cui "gli interventi ammessi devono tendere a salvaguardare e valorizzare l’ambiente storico, paesistico e naturale in cui sono immessi" (art. 50 delle N.T.A. del Piano Regolatore), la sua facciata verso viale Majno è tutelata dal vincolo ambientale della legge 1497/39, e vi sono importanti resti di mura spagnole nelle immediate vicinanze

ritiene pertanto che l’unico intervento ammissibile sull’edificio sia il restauro delle facciate esterne senza sopralzi di sorta

richiede a maggior tutela dell’edificio l’apposizione da parte della Sovrintendenza ai Monumenti di un vincolo architettonico (legge 1089/39)

richiede la revoca del Piano di Recupero n. 6 in quanto l’immobile di Piazza Oberdan 2 è già stato recuperato e l’immobile di Piazza Oberdan 2a deve essere soltanto restaurato

richiede che siano riconteggiati gli abitanti insediati nell’intera area del P.I.O per verificarne i suoi presupposti

 

DELIBERA SUL PROGETTO DI PIAZZA OBERDAN

 

Il C.d.C. 3, esaminato il progetto di riordino di Piazza Oberdan preparato dal Gruppo di Lavoro coordinato dall’Assessore alla Qualità Urbana,:

 

 

DELIBERA SULLA PROPOSTA DI AZZONAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI MILANO

 

Il C.d.Z. 3,

 

 

richiede di:

 

 

DELIBERA SULLA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD NEI PIANI ATTUATIVI

 

Il C.d.Z. 3, analizzato il documento predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale,

 

 

DELIBERA SULLA REVISIONE DELLA ZONA B2 3.4

 

Il C.d.Z. 3,

 

richiede di modificare il P.I.O. relativo alla zona B2 3.4 apportando le seguenti variazioni:

 

 

DELIBERA SULLA PISTA CICLABILE TRA PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA LAVATER

 

Il C.d.Z. 3, analizzato il progetto di pista ciclabile in via Pisacane, Ramazzini, Pancaldo e Regina Giovanna tra Piazza Risorgimento e Piazzale Lavater elaborato dal Settore Lavori Stradali in seguito alle indicazioni del Progetto Bambino Urbano,

 

 

DELIBERA SUL PROGETTO DI ARREDO URBANO PER PIAZZA ARGENTINA

 

Il CDZ 3,

 

presa visione del progetto di risistemazione di Piazza Argentina preparato dall’Ufficio Arredo Urbano, che dovrebbe essere realizzato con il contributo di sponsor ancora da individuare

 

visto il parere della Commissione Territorio,

 

 

approva il progetto con le seguenti osservazioni:

- si deve prevedere un maggior numero di piante e zone a verde nella piazza per evitare la eccessiva presenza di pavimentazione in pietra e rendere più piacevole la piazza

- si deve prevedere durante i lavori la rimozione del chiosco chiuso all’angolo con via Palestrina, che ha una pavimentazione fissa sul suolo pubblico, in modo che non si crei un diritto definitivo all’utilizzo dell’area

 

DELIBERA SUL PROGETTO DI PEDONALIZZAZIONE DI VIA SPALLANANI

 

Il CDZ 3,

 

presa visione del progetto di pedonalizzazione di via Spallanzani stralciato dal Progetto "Porta Orientale" e presentato in Commissione Territorioe e Ambiente in data 8.9.97,

 

considerate le notazioni e osservazioni emerse durante la presentazione del suddetto progetto in Commissione Territorio,

 

rilevato che la pedonalizzazione è già stata approvata dal precedente Consiglio di Zona il 29.6.95 con delibera n. 50

 

 

approva il progetto con le seguenti osservazioni:

 

 

 

 

DELIBERA SU UTILIZZO SPAZIO PUBBLICO DELLA PALAZZINA LIBERTY DI VIA MELZO

 

Il CDZ 3,

 

vista la proposta del Direttore delle Biblioteche Pubbliche Rionali di collocare nella Palazzina Liberty di via Melzo, che sarà pronta a fine marzo, la Biblioteca Venezia ospitata nei Caselli di Piazza Oberdan e da qui allontanata lo scorso dicembre per inagibilità dei locali

vista la proposta del Direttore della Collezione Bertarelli del Comune di Milano di creare una sezione della biblioteca dedicata specificatamente al Liberty, come primo nucleo di un centro di documentazione sullo stile Liberty particolarmente rappresentato negli edifici della zona 3

vista la richiesta di parere pervenuta dal Vice Sindaco

 

ritiene importante trovare una collocazione immediata per la biblioteca in quanto si tratta di un servizio particolarmente sentito dalla cittadinanza, fatto dimostrato dai 10.000 prestiti e consultazioni in sede nel 1986 e dai 1200 iscritti al prestito a domicilio

ritiene che la Palazzina Liberty con i suoi 200 mq rappresenti uno spazio sufficiente in quanto consente di ospitare 7.000 libri, 35 posti a sedere e 3 postazioni audio-video, rispetto ai 60 mq e 5 posti a sedere dei caselli, e inoltre di organizzare riunioni e presentazioni

ritiene interessante la creazione di un centro di documentazione del Liberty della zona

ritiene che questa soluzione possa essere in futuro migliorata trovando una sede ancora più grande per la biblioteca ed ampliando così il centro di documentazione sul Liberty a tutto lo spazio disponibile

approva pertanto la nuova ubicazione della Biblioteca Venezia nella Palazzina Liberty di via Melzo

 

DELIBERA SUL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Il CDZ 3,

 

vista la bozza di nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano,

visto che non è più prevista la presenza ed il voto del rappresentante del Consiglio di Zona in Commissione Edilizia per l’approvazione delle concessioni e autorizzazioni edilizie ma solo per i documenti di pianificazione generale e piani attuativi di PRG di rilevanza zonale, per i quali il rappresentante esprime il parere a nome del Consiglio di Zona, a cui non viene più richiesto un parere obbligatorio come previsto dall’art. 29 del Regolamento sul Decentramento

 

ritiene che il mancato invio dei documenti di pianificazione generale e dei piani attuativi di PRG al Consiglio di Zona diminuisca notevolmente la capacità del Consiglio di Zona di influire sulle scelte urbanistiche del Comune di Milano, impedendo di avere copia degli atti, di discuterli in commissione con i cittadini ed in Consiglio

ritiene che questo potere sia essenziale perché solo a livello locale si possono verificare le conseguenze di certe decisioni urbanistiche

ritiene che il rappresentante del Consiglio di Zona si troverebbe in difficoltà a decidere su proposte che non avrebbe modo e tempo di verificare sul posto e con i cittadini

ritiene invece importante che il rappresentante possa intervenire sull’approvazione di concessioni e autorizzazioni edilizie, anche se queste vengono anche inviate in zona, in modo da fare da raccordo tra le decisioni della zona e quelle della Commissione Edilizia centrale

chiede pertanto che nella versione definitiva del Regolamento Edilizio venga ripristinata la presenza del rappresentante del Consiglio di Zona a tutte le riunioni della Commissione Edilizia centrale e venga mantenuto l’invio degli atti urbanistici al Consiglio di Zona come previsto dal Regolamento sul Decentramento

 

DELIBERA SUL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Il CDZ 3,

 

vista la bozza di nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano,

 

richiede le seguenti modifiche agli articoli indicati:

 

Art. 4 comma 2

Si ricorda che i piani urbanistici attuativi e le relative norme edilizie o di attuazione non possono violare i diritti di terzi fissati dal codice civile e le distanze minime fissate dal D.M. 1444 del 2.4.1968 art. 9 nei confronti di edifici posti all'esterno dei piani. Pertanto l’articolo andrebbe modificato in tal senso.

 

Art. 9 comma 2

Non è sempre univocamente determinabile la strada di "minor traffico" e d'altra parte la condizione di minore o maggiore traffico può modificarsi nel tempo a seconda dei provvedimenti di disciplina della circolazione (senso unico, isola pedonale, ...).

Sarebbe forse meglio trasformare l'obbligo in raccomandazione .

 

Art. 10 comma 1.1

L'obbligo di una larghezza minima "non inferiore" a ml 4,50 pare eccessiva soprattutto per i passi carrai al servizio di piccoli edifici, dai quali quindi transita un traffico limitato.

 

Art. 11

L'art. 11 nel suo complesso si riferisce alle prescrizioni dei VVF per le autorimesse; si dovrebbe valutare attentamente la opportunità di sovrapporre le due normative

 

Art. 12 comma 2

La possibilità di scarico in "acque superficiali" è in contrasto con il successivo art. 13 comma 10 che invece esclude tale facoltà

 

Art. 15

Sono escluse dal calcolo della superficie lorda complessiva le superfici degli spazi destinati al ricovero e sosta delle autovetture anche in soprassuolo e indipendentemente dal loro carattere pertinenziale o meno.

Ciò favorisce eccessivamente la costruzione di autosili in elevazione che non pagherebbero oneri di urbanizzazione, pur occupando volumetria.

L'esclusione dal computo della Slp delle autorimesse (anche non pertinenziali) dovrebbe essere limitato al piano interrato ed al piano terreno.

Andrebbero invece esclusi dal calcolo della Slp i magazzini e sottonegozi senza permanenza di persone.

 

Art. 17 comma 1

Si suggerisce di escludere dal computo della superficie coperta anche le scale di sicurezza e gli impianti di sollevamento e trasporto (ascensori, montascale, ecc ...), si potrebbero aggiungere dopo le parole "sporti di gronda e simili" le parole "ed inoltre le scale di sicurezza e gli spazi occupati dagli impianti di sollevamento e trasporto"

 

Art. 18

Nell’attuale Regolamento Edilizio il limite della superficie coperta è il 40% dell’area del lotto. L’aumento al 60% limita gli spazi liberi tra gli edifici.

La riduzione della superficie filtrante dal 40% al 10/20% limita grandemente l’estensione delle superfici a verde.

E’ doveroso come minimo obbligare i proprietari a creare dei giardini pensili a livello del pino terreno sopra le autorimesse sotterranee. Altrimenti le aree piantumate nel centro città si riducono eccessivamente.

 

Art. 25

Negli edifici ove si svolge attività lavorativa (uffici, laboratori, ...) e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ..) , la accessibilità ai disabili dovrebbe essere garantita anche con riferimento alle opere che sono oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o di modifiche interne (ad es. rifacimento dei servizi igienici).

Si può escludere da tale obbligo gli interventi su unità immobiliari più piccole (ad es. sotto la soglia di 80 mq di Slp).

 

Art. 34 comma 1.7

L’edificazione sul confine di autorimesse private è consentita attualmente per un’altezza massima di 3 metri e per una estensione non superiore a 1/3 della lunghezza complessiva del confine di proprietà con spazi privati di terzi. La nuova norma elimina questi limiti e costituisce una violazione dei diritti di terzi previsti dal codice civile. Ciò obbligherebbe i terzi a fare causa a chi ha ottenuto la licenza o a impugnare la licenza edilizia di fronte al TAR.

Il contenuto della norma attuale va mantenuto o va specificato che per tale facoltà di edificazione a confine deve essere richiesto l’assenso del privato confinante.

 

Art. 47

Dovrebbe essere integrato richiamando le deroghe introdotte dalla L.R. 15/96 (recupero dei sottotetti)

 

Art. 81 comma 1

Sembra eccessiva la prescrizione di larghezza minima della porta di m 1, anche se tale prescrizione è ereditata dal Regolamento d'Igiene; potrebbe essere sufficiente una larghezza di m 0,80

 

Art. 84 comma 1.3

Gli interventi, anche limitati, sulle strutture dovrebbero essere classificati di manutenzione straordinaria al fine di garantire la individuazione di un tecnico abilitato responsabile di interventi che possono incidere sulla staticità del fabbricato (ad es. tagli di murature portanti per inserimento di porte o passaggi).

 

Art. 85 comma 1.4

Gli interventi sulle parti esterne dei fabbricati dovrebbero essere classificati di risanamento conservativo.(TAR Lombardia sez II Milano 05 maggio 1987 n° 120)

 

Art. 88 comma 4

Si devono aggiungere alle parole "nel rispetto della consistenza volumetrica" le parole " e della sagoma"

 

Art. 95

Con il 5° comma ci si preoccupa (giustamente) di far osservare le norme per il contenimento energetico, si deve però anche ricordare che spesso i solai di calpestio dei sottotetti furono realizzati prevedendo sovraccarichi non rispondenti alle vigenti attuali prescrizioni per le abitazioni. Pertanto si dovrebbe richiedere una relazione che asseveri l'idoneità statica delle strutture alla nuova destinazione d'uso o che illustri le modalità di esecuzione dei rinforzi strutturali con impegno a produrre il certificato di collaudo al termine dei lavori.

 

Art. 96

E’ consentito realizzare parcheggi in sottosuolo di edifici esistenti anche in deroga delle norme di cui agli art. 18 e 34, notevolmente permissive. Ciò porterà all’eliminazione di qualsiasi spazio verde e superficie filtrante negli edifici del centro città.

 

Art. 107 e 108

Pare in contrasto con la Legge 662/97 la possibilità di accedere alla D.I.A. in caso di immobili vincolati, ancorché muniti della prevista autorizzazione ex Lege 1497 o 1089.

 

Art. 129

Sarebbe utile prevedere che, qualora l'intervento non risulti ultimato ma le relative opere siano state completate con l'intero tamponamento perimetrale, il successivo completamento sia da considerarsi di manutenzione straordinaria.

 

Art. 135

Non pare ben specificato quanto previsto dalla L. 04/12/93 n° 493 (come mod. dalla L. 662/97) e cioè :

a - che il nome del Responsabile del procedimento è comunicato nel momento di presentazione dell'istanza

b - che, entro il termine di (max 120) giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento (anche in carenza di parere della Commissione Edilizia) deve formulare la proposta relazionata all'Autorità preposta all'emanazione del provvedimento di concessione.

 

 

Sono state infine eliminate completamente le norme relative ai requisiti acustici dell’attuale Regolamento Edilizio. Si dovrebbe fare riferimento alle competenze comunali indicate nell’art. 6 e 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95.

 

DELIBERA SUL PROGETTO DI ARREDO URBANO PER PIAZZA ARGENTINA

 

Il CDZ 3,

 

presa visione della nuova versione del progetto di risistemazione di Piazza Argentina preparato dall’Ufficio Arredo Urbano, che dovrebbe essere realizzato con il contributo di sponsor ancora da individuare

 

visto il parere della Commissione Territorio,

 

viste le modifiche rispetto al precedente progetto, che aumentano il numero delle piante

 

approva il progetto con le seguenti osservazioni:

- si deve prevedere un maggior numero di piante e zone a verde nella piazza per evitare la eccessiva presenza di pavimentazione in pietra e rendere più piacevole la piazza

- si deve prevedere durante i lavori la rimozione del chiosco chiuso all’angolo con via Palestrina, che ha una pavimentazione fissa sul suolo pubblico, in modo che non si crei un diritto definitivo all’utilizzo dell’area

- sarebbe auspicabile, previa verifica con il Settore Traffico, la chiusura degli accessi a via Mercadante, con doppio senso di circolazione in questa via per accedere ai passi carrai di Piazza Argentina, e alle vie Monteverdi e Piccinni in modo da ingrandire in modo significativo la zona riservata ai pedoni sui due lati della piazza e dare un significato all’intervento

 

DELIBERA SUL PROGETTO DI ARREDO URBANO PER PIAZZA ARGENTINA

 

Il CDZ 3,

 

presa visione della nuova versione del progetto di risistemazione di Piazza Argentina preparato dall’Ufficio Arredo Urbano, che dovrebbe essere realizzato con il contributo di sponsor ancora da individuare

 

visto il parere positivo della Commissione Territorio,

 

viste le modifiche rispetto al precedente progetto

 

approva il progetto e chiede che, se non si troveranno degli sponsor, i costi vengano assunti direttamente dal Comune.

 

DELIBERA SUL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Il CDZ 3,

 

vista la versione definitiva del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano,

visto il parere della Commissione per la valutazione del Regolamento Edilizio, che ha riscontrato che non è stata accolta quasi nessuna delle osservazioni fatte alla bozza con le delibere n. 23 e 24 del 16.3.98 ed anzi la bozza è stata modificata in senso peggiorativo per quanto riguarda le altezze degli edifici,

 

esprime parere negativo al nuovo Regolamento Edilizio per i motivi elencati di seguito.

 

Non è più prevista la presenza ed il voto del rappresentante del Consiglio di Zona in Commissione Edilizia per l’approvazione delle concessioni e autorizzazioni edilizie ma solo per i documenti di pianificazione generale e piani attuativi di PRG di rilevanza zonale, per i quali il rappresentante esprime il parere a nome del Consiglio di Zona, a cui non viene più richiesto il parere obbligatorio previsto dall’art. 29 del Regolamento sul Decentramento. Il mancato invio dei documenti di pianificazione generale e dei piani attuativi di PRG al Consiglio di Zona diminuisce notevolmente la sua capacità di influire sulle scelte urbanistiche del Comune di Milano, impedendo di avere copia degli atti, di discuterli in commissione con i cittadini ed in Consiglio. Questo potere è essenziale perché solo a livello locale si possono verificare le conseguenze di certe decisioni urbanistiche mentre il rappresentante del Consiglio di Zona si troverebbe in difficoltà a decidere su proposte che non avrebbe modo e tempo di verificare sul posto e con i cittadini. E’ inoltre importante che il rappresentante possa intervenire sull’approvazione di concessioni e autorizzazioni edilizie, anche se queste vengono anche inviate in zona, in modo da fare da raccordo tra le decisioni della zona e quelle della Commissione Edilizia centrale.

 

Sono state eliminate rispetto all’attuale Regolamento ed alla Bozza le norme relative alle altezze dei fabbricati in relazione al ribaltamento delle facciate sugli spazi antistanti pubblici e privati, creando la possibilità di costruire edifici che tolgono la visuale agli edifici confinanti e peggiorando così la qualità della città che in premessa si dichiara invece di voler migliorare.

 

Art. 4 comma 3

Si consente ai piani urbanistici attuativi e alle relative norme edilizie o di attuazione di non rispettare le norme del Regolamento mentre essi non possono violare i diritti di terzi fissati dal codice civile e le distanze minime fissate dal D.M. 1444 del 2.4.1968 art. 9 nei confronti di edifici posti all'esterno dei piani.

 

Art. 10 comma 2.3

Sono escluse dal calcolo della superficie lorda complessiva le superfici degli spazi destinati al ricovero e sosta delle autovetture anche in soprassuolo e indipendentemente dal loro carattere pertinenziale o meno, favorendo eccessivamente la costruzione di autosili in elevazione che non pagherebbero oneri di urbanizzazione, pur occupando volumetria. L'esclusione dal computo della Slp delle autorimesse (anche non pertinenziali) dovrebbe essere limitato al piano interrato ed al piano terreno mentre andrebbero invece esclusi dal calcolo della Slp i magazzini e sottonegozi senza permanenza di persone.

 

Art. 12

Nell’attuale Regolamento Edilizio il limite della superficie coperta è il 40% dell’area del lotto. L’aumento al 60% limita gli spazi liberi tra gli edifici. La riduzione della superficie filtrante dal 40% al 10/20% limita grandemente l’estensione delle superfici a verde. E’ doveroso come minimo obbligare i proprietari a creare dei giardini pensili a livello del pino terreno sopra le autorimesse sotterranee. Altrimenti le aree piantumate nel centro città si riducono eccessivamente.

 

Art. 14

Negli edifici ove si svolge attività lavorativa (uffici, laboratori, ...) e nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ..) , la accessibilità ai disabili dovrebbe essere garantita anche con riferimento alle opere che sono oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o di modifiche interne (ad es. rifacimento dei servizi igienici). Si può escludere da tale obbligo gli interventi su unità immobiliari più piccole (ad es. sotto la soglia di 80 mq di Slp).

 

Art. 28 comma 1.7

L’edificazione sul confine di autorimesse private è consentita attualmente per un’altezza massima di 3 metri e per una estensione non superiore a 1/3 della lunghezza complessiva del confine di proprietà con spazi privati di terzi. La nuova norma elimina questi limiti e costituisce una violazione dei diritti di terzi previsti dal codice civile, in quanto non richiede l’assenso del privato confinante. Ciò obbligherebbe i terzi a fare causa a chi ha ottenuto la licenza o a impugnare la licenza edilizia di fronte al TAR.

 

Art. 64 comma 1.4

Gli interventi sulle parti esterne dei fabbricati dovrebbero essere classificati di risanamento conservativo.(TAR Lombardia sez II Milano 05 maggio 1987 n° 120)

 

Art. 66 comma 4

Si dovrebbero aggiungere alle parole "nel rispetto della consistenza volumetrica" le parole " e della sagoma"

 

Art. 73

Con il 5° comma ci si preoccupa (giustamente) di far osservare le norme per il contenimento energetico, si deve però anche ricordare che spesso i solai di calpestio dei sottotetti furono realizzati prevedendo sovraccarichi non rispondenti alle vigenti attuali prescrizioni per le abitazioni. Pertanto si dovrebbe richiedere una relazione che asseveri l'idoneità statica delle strutture alla nuova destinazione d'uso o che illustri le modalità di esecuzione dei rinforzi strutturali con impegno a produrre il certificato di collaudo al termine dei lavori.

 

Art. 74

E’ consentito realizzare parcheggi in sottosuolo di edifici esistenti anche in deroga delle norme di cui agli art. 12 e 28, notevolmente permissive. Ciò porterà all’eliminazione di qualsiasi spazio verde e superficie filtrante negli edifici del centro città.

 

Art. 81 e 82

E’ in contrasto con la Legge 662/97 la possibilità di accedere alla D.I.A. in caso di immobili vincolati, ancorché muniti della prevista autorizzazione ex Lege 1497 o 1089.

 

Art. 115

Non è ben specificato quanto previsto dalla L. 04/12/93 n° 493 (come mod. dalla L. 662/97) e cioè :

a - che il nome del Responsabile del procedimento è comunicato nel momento di presentazione dell'istanza

b - che, entro il termine di (max 120) giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento (anche in carenza di parere della Commissione Edilizia) deve formulare la proposta relazionata all'Autorità preposta all'emanazione del provvedimento di concessione.

 

Sono state eliminate completamente le norme relative ai requisiti acustici dell’attuale Regolamento Edilizio. Si dovrebbe fare riferimento alle competenze comunali indicate nell’art. 6 e 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95.

 

DELIBERA SU PISTA CICLABILE DI VIA PISACANE

 

 

Il CDZ 3 ,

 

visto che il progetto di pista ciclabile di via Pisacane e riqualificazione delle vie Goldoni e Poerio preparato dal Settore Progetti e Costruzione Stradali nel 1996 nell’ambito del Progetto Bambino Urbano non è stato ancora realizzato,

visto il parere positivo espresso dal CDZ 3 il 21.11.96,

visto che il Consiglio Comunale nel nuovo piano parcheggi ha consentito di utilizzare il corrispettivo di concessione dei parcheggi sotterranei per le opere di sistemazione di superficie nell’area dei parcheggi e che sono ancora disponibili circa 500 milioni del corrispettivo di concessione del Parcheggio di Piazza Fratelli Bandiera,

 

ribadisce il parere positivo sul progetto che si raccorda alla nuova pista ciclabile di viale Morgagni,

sollecita il settore TTV a calcolare al più presto il costo di realizzazione del progetto e a dare incarico alla cooperativa che ha realizzato il parcheggio di Piazza Fratelli Bandiera di curarne la realizzazione, concordando con il settore Parchi e Giardini la piantumazione dei nuovi alberi ad alto fusto previsti.

 

DELIBERA SU PARCHEGGIO A PAGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO, VIA SETTEMBRINI, VIA NAPO TORRIANI, VIA CASATI, VIA CARLO TENCA E VIA CAPPELLINI

 

Il CDZ 3,

vista la lettera dei residenti sul parcheggio a pagamento di via San Gregorio, via Settembrini, via Napo Torriani, via Casati, via Carlo Tenca e via Cappellini del 20.4.1998,

visti i problemi della sosta dovuti ai parcheggi a pagamento creati nella zona ed il loro scarso utilizzo,

visto che l’orario dei parcheggi a pagamento è stato esteso nel passaggio dalla gestione dell’ATM a quella della cooperativa ad orari in cui i grossisti della zona sono chiusi,

 

richiede:

 

PARERE SUL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DEI BASTIONI DI PORTA VENEZIA

 

Il CDZ 3,

esaminato il progetto di sistemazione dei Bastioni di Porta Venezia preparato dal settore Parchi e Giardini ed illustrato in Commissione Territorio dall’arch. Marinoni,

 

dà parere positivo al progetto con le seguenti richieste di modifica:

 

(gli ultimi quattro punti sono stati aggiunti con un emendamento del Consigliere Ratti dei D.S.)

 

PRESENTAZIONE OSEERVAZIONI A NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Il Consiglio di Zona 3,

 

visto il testo del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 103 il 12/11/1998,

visto che le osservazioni espresse dal Consiglio di Zona 3 sono state solo in parte accolte dal Consiglio Comunale,

visto il parere della Commissione Territorio che ritiene che alcune osservazioni non accolte sono importanti e quindi debbano essere ripresentate,

visto che nel rispondere all’ORECO nella seduta del 21/1/1999 il Consiglio Comunale non ha apportato modifiche agli articoli oggetto delle osservazioni,

 

delibera di presentare le seguenti osservazioni agli art. 27, 74, 122, 124 che potranno anche essere sottoscritte e presentate dai singoli consiglieri:

 

Art. 27. (Distanze e altezze)

 

Rispetto all’attuale Regolamento edilizio sono state eliminate tutte le norme relative al ribaltamento della facciate sugli spazi privati e quelli pubblici. Esse costringevano a progettare gli edifici tenendo tra di essi e quelli preesistenti delle distanze sufficienti a non togliere loro la luce. Il lotto di terreno doveva essere sufficientemente grande in rapporto all’altezza ed il nuovo edificio doveva essere posto in posizione centrale.

Anche gli edifici posti dall’altra parte di uno spazio pubblico come via o piazza non rischiavano di essere oscurati.

Il nuovo Regolamento edilizio consentirà invece di edificare edifici di notevole altezza che potranno togliere luce e visibilità agli edifici circostanti.

I commi 2 e 3 salvaguardano solo l’illuminazione dei locali dei nuovi edifici tramite la verifica grafica di una retta inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale collocato in modo più sfavorevole rispetto alle fronti degli edifici preesistenti.

Paradossalmente però questa verifica, superata in sede di progetto, potrebbe non essere più superata successivamente, quando verranno costruiti nuovi edifici intorno.

Si pone pertanto l’obbligo di controllare che la nuova costruzione non tolga illuminazione alle costruzioni preesistenti, effettuando la verifica grafica prescritta su di essa anche agli edifici preesistenti.

Si richiede quindi che vengano ripristinati i limiti di altezza tramite le verifiche sui ribaltamenti delle facciate previsti dall’attuale Regolamento edilizio o almeno che venga aggiunto un comma 4 con il seguente testo:

"4. La verifica di cui al comma 2 deve essere effettuata anche su tutti gli edifici preesistenti costruiti intorno al nuovo edificio o separati da questo da spazi pubblici."

 

Art. 74. (Parcheggi pertinenziali)

 

Nel comma 1 è indicato che i parcheggi pertinenziali in sottosuolo non sono assoggettabili alle disposizioni di cui agli articoli 12, 27, 28.

In tal modo non si applicano (art. 12) i limiti sulla superficie filtrante, già limitata in zona A e B al 10% e quindi l’obbligo della sistemazione a verde sulla superficie filtrante e sul 60% dell’area libera di superficie, indicato nei commi 4. e 6..

D’altra parte gli articoli 27 e 28 non si applicano ai parcheggi in sottosuolo perché fanno riferimento alle distanze in superficie.

Si richiede pertanto di eliminare nel comma 1. la frase:

"fermo il disposto degli art. 21,22 e 23 gli stessi non sono assoggettati alle disposizioni di cui agli articoli 12, 27, 28."

 

Art. 122. (Composizione della Commissione Edilizia)

Il nuovo Regolamento edilizio non prevede la presenza di rappresentanti dei Consigli di Zona, come previsto dall’attuale Regolamento.

La presenza di rappresentanti delle zone è importante per dare ai commissari delle informazioni preziose sui tipi di edilizia presenti e sulle compatibilità estetiche da tenere in considerazione. Non è pensabile che i commissari possano conoscere perfettamente una città vasta come Milano. Si pensi non soltanto agli edifici ma anche ai cartelli pubblicitari che spesso deturpano la nostra città e la cui approvazione spetta attualmente alla Commissione Edilizia.

L’obbiezione fatta dal Gruppo di Lavoro alla presenza dei rappresentanti delle zone è che spesso non sono dei tecnici ma dei consiglieri eletti e ciò contrasta con la legge 127/97 che non prevede più alcuna interferenza di organi elettivi nell’ambito del procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie.

Si propone pertanto che le zone possano inviare dei loro rappresentanti scelti tra le categorie previste dall’art. 122 per i membri ordinari della Commissione Edilizia e che non siano consiglieri di zona. Essi devono essere preferibilmente residenti in zona o avere un ufficio in zona o conoscere le problematiche edilizie della zona.

Le modalità di nomina sono fissate dai regolamenti interni dei singoli consigli di zona.

I rappresentanti partecipano alle sedute della Commissione Edilizia con diritto di voto sui progetti della zona. Dato che le zone dovrebbero essere accorpate, il numero dei rappresentanti non sarà elevato e non graveranno eccessivamente sui costi dei gettoni di presenza.

Essi possono così riportare in Commissione Edilizia i pareri espressi sulle concessioni edilizie dai Consigli di Zona e fare da collegamento tra il centro e la periferia. In particolare devono potersi esprimere sulla cartellonistica.

Va pertanto aggiunto all’art. 122 un nuovo comma così espresso:

"5. Alle sedute della Commissione partecipa un rappresentante per ogni Consiglio di zona. Essi hanno diritto di voto solo sugli interventi relativi alla propria zona, compresa la cartellonistica. Sulle questioni di carattere generale i rappresentanti di zona esprimono un voto globalmente. I rappresentanti sono nominati dai Consigli di zona tra gli esperti indicati nel comma 2. Essi devono preferibilmente risiedere o avere un ufficio in zona o conoscere le problematiche edilizie della zona e non possono essere consiglieri di zona. Gli esperti sono individuati secondo modalità fissate dal Regolamento interno dei Consigli di zona."

 

Art. 124. (Parere obbligatorio della Commissione Edilizia)

 

Attualmente la Commissione Edilizia esprime un parere sui cartelli pubblicitari. Questo parere è importante per evitare che i cartelli rovinino la visuale delle facciate e dei monumenti e peggiorino l’immagine della città. Nel nuovo Regolamento Edilizio questo parere non è previsto ed andrebbe inserito.

Pertanto il comma 1. va modificato al punto f):

"f) opere di arredo urbano di cui all’art. 79.1 lettera f) e la cartellonistica murale o a struttura autoportante "

 

DELIBERA SU OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO IN PIAZZA LAVATER

 

Il CDZ 3,

 

 

 

richiede a tutti gli uffici del Comune in indirizzo di respingere questa richiesta per i seguenti motivi:

 

 

richiede alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Lombardia di dare un parere negativo qualora la Commissione Edilizia Integrata desse parere positivo

 

richiede all’Ufficio Controllo Stabili dell’Edilizia Privata di intervenire per abuso edilizio e di far rimuovere la struttura

 

DELIBERA SUL TRAFFICO DI VIA STRADIVARI

Il CDZ 3,

 

 

richiede al Settore Traffico e Viabilità di:

 

 

 

DELIBERA SULL’UTILIZZO DELL’AREA DEMANIALE DI VIA RAZZA-VIA VITTOR PISANI

 

Il CDZ 3,

 

 

richiede al Demanio di sollecitare un accordo tra le parti per un acquisto congiunto o un rinnovo delle attuali concessioni o in alternativa di vendere l’area all’asta al miglior offerente a prezzo di terreno edificabile, in quanto si può farne un parcheggio sotterraneo con giardino in superficie

 

DELIBERA SULL’UTILIZZO DEI CASELLI DI PIAZZA OBERDAN E DEL DIURNO VENEZIA

 

Il CDZ 3,

 

 

 

 

DELIBERA SUL PIANO URBANO TRAFFICO

 

Il CDZ 3,

 

 

chiede le seguenti modifiche:

 

 

 

DELIBERA SUL PARCHEGGIO DI PIAZZALE LAVATER - VIA PANCALDO

 

Il CDZ 3,

 

 

 

 

DELIBERA SUL VERDE DI VIA BENEDETTO MARCELLO

 

Il CDZ 3,

 

 

richiede al Settore parchi e Giardini:

 

 

 

DELIBERA SUL MARCIAPIEDE DI VIA SAN GREGORIO LUNGO IL LAZZARETTO

 

Il CDZ 3,

 

 

richiede:

 

la manutenzione e l’allargamento del marciapiede per il tratto antistante il Lazzaretto, con aggiunta di divieto di sosta con rimozione forzata per il tratto di via considerato.

 

PEDONALIZZAZIONE DI VIA SPALLANZANI

 

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