REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE II

Registro Ordinanze: 1260/05

Registro Generale:1188/2005

 

composto dai magistrati:

Angela Radesi                                    Presidente

Alessio Liberati                        referendario

Pietro De Berardinis                        referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2005

Visto il ricorso n. 1188/2005 proposto da: Alberto Ferrari rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberi e Umberto Grella e con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazzetta Guastalla 10

Contro

Comune di Milano

in persona del Sindaco pro tempore, rappresento e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Maria Redondi e con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla 8

per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia - sportello unico del Comune di Milano del 22.3.2005, mediante il quale è stata emanata diffida a non eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia per il recupero abitativo di un sottotetto relativi a D.I.A. depositata il 4.3.2005 ed integrata il 10.3.2005, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Visto il ricorso, con domanda di sospensione dell’atto impugnato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Udito il relatore Ref. Pietro De Berardinis,

Uditi altresì i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Considerato che, ad un sommario esame degli atti, il ricorso si appalesa provvisto di fumus boni juris, in quanto alla fattispecie in esame appare applicabile l’art. 63 della L.R. Lombardia n. 12/2005, che consente il recupero volumetrico a scopo residenziale del piano sottotetto esistente al momento della presentazione della D.I.A.;

Ritenuto che, conseguentemente, sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;

 

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Milano, 24 maggio 2005

Angela Radesi, presidente

Pietro De Berardinis, estensore