Ufficio Stampa

 

 

SOTTOTETTI

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n 12

 

RELAZIONE

 

 

 

I PRESUPPOSTI ETICI E GIURIDICI DELLA NUOVA NORMATIVA

 

Con la Legge Regionale n. 16 del 15 luglio 1996 la Regione Lombardia promuoveva “i1 recupero a fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici” art. 1, comma 1.

Il recupero era consentito negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza a solo scopo residenziale (art. 1, comma 2), purché tali edifici fossero serviti da tutte le opere di urbanizzazione primarie.

Per sottotetto si intendeva i “volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici” destinati in tutto o in parte a residenza “dei quali sia stato eseguito il rustico e completate la copertura.» (in corsivo l’art. 1. comma 4)

Questa definizione e le successive modifiche apportate hanno comportato tutta una serie di problematiche, tra cui le speculazioni da parte di imprenditori e immobiliari che acquistavano praticamente a costo zero i sottotetti degli edifici, per poi immetterli sul mercato a prezzi esorbitanti, la vanificazione del principio di contenimento dell’uso del suolo, il raggiro dei limiti delle prescrizioni urbanistico-edilizie comunali e l’estesa facoltà di deroga che vanificava la programmazione urbanistica e alterava l’equilibrio tra gli insediamenti residenziali e le aree a standard.

 

La Legge Regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 ribadisce la legittimazione del recupero dei sottotetti nel contenimento del consumo di nuovo territorio e nel risparmio dei consumi energetici e prescrive l’esistenza delle urbanizzazioni primarie, ovvero l’impegno a realizzarle, nonché il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie. Inoltre viene specificato che si definiscono come sottotetti esistenti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici, destinati in tutto o in parte a residenza, dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

Con tale normativa si è fatto un passo in avanti verso una definizione di recupero dei sottotetti che tenga conto sia delle motivazioni etiche, sia delle questioni interpretative che avevano generato l’invio della legge regionale alla Corte Costituzionale per la identificazione dei sottotetti “esistenti” e il contenzioso avanti il giudice amministrativo. Però questa nuova legge regionale, definendo il sottotetto esistente, non indica un riferimento temporale, ma specifica che tale sottotetto debba esistere al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita; inoltre la L.R. 12/2005 non detta nessuna precisazione rispetto all’indice volumetrico, con la conseguenza che la nuova volumetria del sottotetto è da rapportarsi alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e adottato, oppure il Comune può valutare l’opportunità di procedere a variante delle norme tecniche di attuazione del proprio

strumento urbanistico, in applicazione del regime transitorio formato dall’art. 25 della presente legge regionale.

 

 

I PUNTI SALIENTI DELLA NUOVA NORMATIVA

 

La presente proposta di legge interessa tutti e tre gli articoli della LR. n. 12/2005 che trattano la materia e fonda le sue basi etiche e giuridiche su sei punti fondamentali:

1.    LA TEMPORALITA’: in base al principio etico sopra menzionato e di cui fa riferimento anche l’Ordinanza del T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 24/02, il nuovo articolato pone precisi limiti temporali, indicando che il recupero dei sottotetti può avvenire unicamente negli edifici esistenti al 31 marzo 2005, data di entrata in vigore della LR. 12/2005, nonché in quelli autorizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 marzo 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1 marzo 2005. Con questi limiti temporali si definisce e si specifica senza ombre di dubbi che cosa si intenda per edifici esistenti e si dà la possibilità a tutti coloro che hanno presentato domande di recupero entro i termini prefissati di completare le loro costruzioni. D’altro canto ci si è posto il problema di permettere il recupero dei sottotetti anche per quegli edifici che saranno costruiti in futuro per due buoni motivi: il primo_per limitare il consumo del suolo e il secondo per non negare la possibilità del recupero dei sottotetti a quelle famiglie che necessitano di ampliare le proprie unità abitative per mutate esigenze famigliari. Per queste motivazioni si potrà recuperare i sottotetti a soli fini residenziali anche negli edifici realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente alle predette date, decorsi otto anni dalla data di conseguimento dell’agibilità. Pertanto non sarà più possibile, in futuro, applicare la disciplina alle nuove costruzioni, mediante variante in corso di esecuzione dei lavori, sulla base della sola verifica dell’avvenuta esecuzione al rustico del fabbricato e del completamento della copertura. Inoltre viene fissato esplicitamente_il_divieto a modificare la destinazione d’uso dei sottotetti, se trasformati secondo la presente normativa, nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.

2.    LA DEROGA: nella nuova normativa viene esplicitato l’effetto di deroga ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti e delle norme di pianificazione comunali, consentendo l’applicazione del recupero dei sottotetti sia nella fase transitoria dell’applicazione della L.R. n. 12/2005, sia in quella a regime, che sarà caratterizzata e normata dai Piani di Governo del Territorio.

3.    PARCHEGGI: si è introdotto l’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali per le sole iniziative di recupero comportanti la realizzazione di nuove unità immobiliari; pertanto tutti coloro che amplieranno le proprie abitazioni mediante il recupero dei sottotetti, senza effettuare il frazionamento, non saranno obbligati al reperimento dei parcheggi. Per le nuove unità immobiliari tale obbligo è nella misura minima prevista dalla legge per le nuove costruzioni, ossia 1 metro quadrato di parcheggio per ogni 10 metri cubi di sottotetto costruito, con l’alternativa della monetizzazione in caso di dimostrata impossibilità di reperimento.

4.      L’ASPETTO PAESAGGISTICO: al fine di garantire il corretto inserimento del nuovo manufatto edilizio nel contesto urbano ed architettonico, è previsto l’assoggettamento all’esame di impatto paesaggistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Tale adempimento è richiesto per tutti i progetti di recupero dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sia in caso di permesso di costruire, sia qualora ci si avvalga della facoltà di presentare la denuncia di inizio attività. Ovviamente, per gli interventi da realizzarsi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico, resta ferma la necessità dell’autorizzazione paesistica.

5.      ONERI E RIQUALIFICAZIONE URBANA: con la nuova normativa viene introdotto un concetto innovativo, al fine di venire incontro alle esigenze dei Comuni che non hanno risorse da destinare alla riqualificazione urbana. La disciplina prevede la possibilità per i Comuni di deliberare una maggiorazione del contributo di costruzione dovuto, pari al dieci per cento massimo, da destinarsi obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

6.      ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA: si tratta della possibilità per i Comuni di deliberare l’esclusione dall’applicazione della disciplina del recupero dei sottotetti in relazione a determinati ambiti territoriali e/o tipologie di edifici. Alle esclusioni già eventualmente deliberate a suo tempo in base alla L.R. 15/1996, relative alle sole zone C e D, si aggiungono, ora, ulteriori esclusioni in riferimento ad altre parti del territorio o anche tipologie di edifici che i Comuni possono deliberare entro un termine perentorio (che verrà indicato puntualmente nella legge, calcolando 180 giorni dall’entrata in vigore della stessa). Si prevede, infine, che tali esclusioni, sia le vecchie che le nuove, operino fino all’approvazione dei Piani di Governo del Territorio; successivamente sarà il Piano delle Regole a definire i limiti di applicazione della disciplina.

 


Bozza 30.6

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MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12

 

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge risponde all’esigenza, divenuta particolarmente urgente nelle ultime settimane anche a motivo di alcune pronunce del giudice amministrativo, di dare un assetto normativo chiaro ad una materia che ha visto interpretazioni e applicazioni non sempre corrette, specie a seguito dell’entrata in vigore della L.R. il marzo 2005, n. 12— Legge per il governo del territorio.

E’ noto, infatti, che, in fase di approvazione della legge, il Consiglio regionale ha confermato la volontà di consentire il recupero dei sottotetti, le cui finalità sono richiamate dall’articolo 63, come pure la modificazione delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde, alle stesse condizioni di cui alla disciplina previgente (art. 64). Tuttavia, il voto contrario espresso dal Consiglio regionale sulla nonna corrispondente all’art. 3 della L.R. n. 15/1996, che consentiva di effettuare il recupero dei sottotetti in deroga alle prescrizioni urbanistiche comunali (es. distanze e volumetrie), ha significato la necessità, per le iniziative di recupero successive al 31 marzo, di rispettare la disciplina locale, con conseguente applicazione differenziata della normativa sul territorio regionale.

La presente proposta di legge interessa tutti e tre gli articoli della L.R. n. 12/2005 che trattano la materia.

Con le modifiche all’art. 63 si chiarisce che il recupero a fini abitativi del sottotetto, in a della disciplina speciale e derogatoria di cui trattasi, può avvenire unicamente negli edifici esistenti al 31 marzo 2005, data di entrata in vigore della L.R. n. 12, nonché in quelli assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 marzo 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1 marzo 2005, mentre per gli edifici realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente alle predette date, occorrerà attendere otto anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell’agibilità, prima di poter richiedere la trasformazione del sottotetto. Pertanto, non sarà più possibile, in futuro, applicare la disciplina alle nuove costruzioni, mediante variante in corso di esecuzione dei lavori, sulla base della sola verifica circa la ricorrenza del presupposto, indicato dalla norma, costituito dall’intervenuta esecuzione al rustico del fabbricato e dal completamento della copertura.

L’at 64, completamente riscritto a partire dalla rubrica, contiene la disciplina sostanziale della materia. Dopo il comma 1, confermato nella stesura attuale, viene esplicitato l’effetto di deroga ai limiti e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale, espressione, quest’ultima, che consentirà l’applicazione della normativa sia nella fase transitoria che in quella a regime, caratterizzata dai Piani di governo del territorio.

E’ previsto, per le sole iniziative di recupero comportanti la realizzazione di nuove unità immobiliari, l’obbligo del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima prevista dalla legge per le nuove costruzioni (1 mq. ogni 10 mc.), con l’alternativa della monetizzazione in caso di dimostrata impossibilità di reperimento. Al fine di garantire il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico ed architettonico, degli interventi di trasformazione dei sottotetti, se ne prevede l’assoggettamento all’esame di impatto paesaggistico previsto dal Piano territoriale paesistico regionale. Va precisato che tale adempimento verrebbe richiesto per tutti i progetti di recupero dei sottotetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sia in caso di permesso di costruire, sia qualora ci si avvalga della facoltà di presentare la denuncia di inizio attività. Ovviamente, per gli interventi da realizzarsi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico resta ferma la necessità dell’autorizzazione paesaggistica.

La disciplina viene opportunamente integrata con alcune disposizioni relative al contributo di costruzione, da calcolarsi con le tariffe previste per la nuova costruzione; è prevista la possibilità per i Comuni di deliberare una maggiorazione del contributo dovuto, pari al dieci per cento massimo, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale dì edilizia residenziale.

Nell’art 64 trovano posto anche puntuali disposizioni relativamente all’applicazione di alcune normative di settore (barriere architettoniche, contenimento dei consumi energetici).

Infine viene fissato esplicitamente il divieto a modificare la destinazione d’uso dei sottotetti, se trasformati in applicazione della disciplina speciale di cui trattasi, nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.

L’art. 65, integrato con due nuovi commi, tratta della possibilità per i Comuni di deliberare l’esclusione dall’applicazione della disciplina in relazione a determinati ambiti territoriali e/o tipologie di edifici. Alle esclusioni già eventualmente deliberate a suo tempo in base alla L.R. n. 15/1996, relative alle sole zone C e D, si aggiungono ulteriori esclusioni, che i Comuni possono deliberare, entro un termine perentorio (da indicare puntualmente in legge, calcolando 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione), in riferimento ad altre parti del territorio o anche tipologie di edifici. Si prevede infine che tali esclusioni, sia le vecchie che le nuove, operino fino all’approvazione dei Piani di governo del territorio; successivamente sarà il piano delle regole a definire i limiti di applicazione della disciplina.


 

SOTTOTETTI

 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

ALLA LEGGE REGIONALE 11 marzo 2005, n. 12

 

TESTO

 

All’art. 63 (Finalità e presupposti) sono apportate le seguenti modifiche:

 

- il comma 2 è così sostituito:

 

“2. Negli edifici, destinati a residenza per almeno il cinquanta per cento della S.l.p. complessiva, esistenti alla data del 3] marzo 2005, nonché in quelli assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 marzo 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° marzo 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti 1’‘ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.”

 

 

                        - il comma 4 è così sostituito:

 

“4. Il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto è consentito anche negli edifici, destinati a residenza per almeno il cinquanta per cento della S.l.p. complessiva, realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 marzo 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° marzo 2005, decorsi otto anni dalla data di conseguimento dell’agibilità, anche per silenzio-assenso.

 

 

 

L’art. 64 è così sostituito:

 

Art. 64

(Disciplina degli interventi)

 

1.                      Gli interventi edilizi finalizzati ai recupero dei sottotetti possono            comportare l’apertura di finestre, lucernar4 abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l’entrata in vigore della l.r 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente ai fine di assicurare i parametri di cui all’articolo 63, comma 6.

 

2. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 27, non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

 

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dai predetti strumenti e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. Qualora sia dimostrata i ‘impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma equivalente al valore di mercato delle aree a parcheggio da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

 

4. Le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 14 della L.r. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

 

5. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

 

6.                   La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla S.l.p. resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione massima dei dieci per cento del contributo di costruzione dovuto, maggiorazione da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

 

7. I progetti di recupero abitativo dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti, al fine di garantire una sostanziale coerenza con l‘aspetto ed il decoro architettonico del fabbricato interessato, all’esame dell’impatto paesistico dei progetti previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all’articolo 81, anche con applicazione del relativo comma 5, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.

 

8 In caso di presentazione di denuncia di inizio attività, l’esame dell’impatto paesistico deve essere acquisito preventivamente e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché del grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico costituiscono parti integranti della documentazione a corredo della denuncia di inizio attività.

 

9. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (Recupero ai finì abitativi dei sottotetti esistenti,), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.”

 

 

 

All’art. 65 (Ambiti di esclusione) sono apportate le seguenti modifiche:

 

- dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

 

“2- Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono, entro il termine perentorio del (calcolare 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione), disporre l’esclusione di ulteriori parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici, dall’applicazione delle disposizioni del presente capo”

 

3. Le deliberazioni comunali di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia sino all’approvazione dei PGT ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3. I comuni definiscono, nel piano delle regole, i limiti di applicazione delle disposizioni del presente capo.”