Estratto dei messaggi pervenuti per posta elettronica il 12/12/2002 e il 17/12/2002 alla Regione Lombardia dal Comune di Varedo

 

Oggetto: Linee guida per l’esame paesistico dei progetti

 

 

 

Le espongo i miei dubbi:

 

1) l’esame paesistico dei progetti è riferito indubbiamente ai progetti edilizi e, come prescritto dall’art. 25 delle NTA del PTPR anche per i piani attuativi. Deve essere richiesto anche per le insegne e la cartellonistica?

 

2) l’esame paesistico dei progetti è obbligatorio? In caso di risposta affermativa da quale data? Cosa comporta la fase sperimentale di 15 mesi per i progettisti e i comuni?

 

3) Se la data di operatività (vedi art. 30 NTA del PTPR) è il 21.11.2002 come si deve comportare il responsabile del procedimento nei confronti delle:

    a) richieste. di autorizzazione o concessione edilizia presentate prima del 21.11, già istruite e passate al vaglio della Commissione edilizia e non ancora rilasciate ad oggi?

    b) Denuncie d’Inizio Attività presentate prima del 21.11.2002 per cui i “venti giorni” sono scaduti successivamente al 21.11.2002 e per cui non è stato richiesto 1’esame paesistico?

 

4) Non è possibile avere una scheda tipo regionale predisposta da Voi e che tutti i progettisti devono compilare piuttosto che lasciare alla “fantasia comunale” l’iniziativa (che in Lombardia significa circa 1500 fantasie).

 

5) L’art. 29.6 delle NTA del PTPR prevede che, ovviamente per i progetti sopra soglia di tolleranza/rilevanza, il parere della Commissione Edilizia integrata dagli esperti venga reso “perentoriamente” nel caso di DIA “entro il termine previsto per l’inizio dei lavori” ossia, nel caso di DIA entro 20 giorni dalla presentazione. E’ impossibile, almeno in un Comune come quello in cui lavoro, in 20 giorni pensare di:

·        riuscire ad istruire una DIA, magari una “superdia”,

·        verificare se per l’espressione del giudizio di impatto paesistico dei progetti necessita il parere della Commissione Edilizia,

·        chiedere al presidente della Commissione Edilizia di convocarla (magari per una sola pratica!),

·        trasmettere l’eventuale giudizio negativo espresso dalla Commissione Edilizia ovvero modifiche progettuali.

Forse la cosa è fattibile nei grossi comuni, per esempio Como dove ho lavorato, in cui la Commissione Edilizia ha scadenza settimanale e gli esperti formulano il loro parere nei giorni immediatamente precedenti la seduta.

Ma i Comuni più piccoli (Varedo ha comunque oltre 12.000 abitanti) che convocano la Commissione Edilizia ogni 3/4 settimane quando hanno certo numero di pratiche da esaminare come fanno?

 

6) Che “forma”, deve avere il giudizio di impatto paesistico espresso dalla Commissione edilizia? E’ un atto autonomo che assomiglia all’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 151 del D. lgs. 490/99 oppure è un parere “interno”? Chi lo firma (il presidente della CE, il Sindaco, il dirigente) ?

 

7) Il giudizio di impatto paesistico viene espresso (art. 29.9 delle NTA del PTCP) dalla commissione edilizia integrata che “si avvale” degli esperti in materia di Beni Ambientali:

·        gli esperti (almeno uno) devono obbligatoriamente essere presenti alle sedute di Commissione Edilizia o è sufficiente che facciano pervenire il loro parere?

·        che ruolo ha il responsabile del procedimento/provvedimento e conseguentemente che responsabilità ha? Può disattendere, motivandolo, il giudizio paesistico espresso della Commissione Edilizia? Deve limitarsi a comunicarlo all’intestatario della pratica?

 

8) Come ci si deve comportare nel caso di opere in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L. 47/85, superiori alla soglia di tolleranza/rilevanza, che abbiano ottenuto un giudizio d’impatto paesistico negativo ? Bisogna negare la sanatoria pur avendo verificato la “doppia conformità” urbanistica ?

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA TERRITORIO DEL COMUNE DI VAREDO

Arch. Grazia Marelli

 

 

 

Risposta della Regione Lombardia

 

Giunta Regionale

Direzione Generale Territorio e Urbanistica

 

 

Al1’Arch. Grazia Marelli

Responsabile del Settore

Urbanistica-Territorio

del Comune di

VAREDO (MI)

 

e, p.c.   Alla Struttura Piano

              Paesistico

P.zza Duca D’Aosta, 4

20124 MILANO

 

Milano, 16/4/2003

 

Prot. n. Z1.03.18049

 

AG/GS

 

OGGETTO:       Linee guida per l’esame paesistico dei progetti.

 

 

Sono pervenute, via e-mail, due note della S.V., con cui si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”.

 

Con riferimento al 10 quesito, si ritiene che l’esame paesistico dei progetti si riferisca, ai sensi dell’art.25 delle n.t.a., a tutti i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici e, quindi, debba essere richiesto anche per le insegne e la cartellonistica.

 

Sul 20 quesito si fa presente che l’esame paesistico dei progetti è obbligatorio dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia delle linee guida, di cui all’oggetto. La fase sperimentale prevista dall’art.30 delle n.t.a. del P.T.P.R. comporta per i progettisti e i Comuni la possibilità di far pervenire alla Giunta osservazioni e proposte che possono essere utilizzate ai fini della predisposizione di eventuali integrazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale previste dall’art. 10, comma 4, delle n.t.a.

 

In merito al 30 quesito, occorre osservare che, in analogia a quanto la giurisprudenza amministrativa prevede, in via generale, per le autorizzazioni paesaggistiche (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 1984, n. 721), l’esame paesistico dei progetti non si applica ai lavori iniziati anteriormente alla data del 21.11.2002, in cui sono state pubblicate le summenzionate linee guida. Tuttavia, sempre nella suddetta sentenza si ritiene che “non sono consentibili tutte le opere di completamento di quanto legittimamente iniziato, ma soltanto quelle che, con evidenza, non arrechino modifiche suscettibili «in astratto» di arrecare ulteriori pregiudizi ai beni vincolati”. Pertanto la metodologia introdotta dalle summenzionate linee guida può essere applicata anche per opere di completamento che possono arrecare pregiudizio al contesto paesistico.

 

Per quanto riguarda il 40 quesito, si ritiene che i Comuni, nel predisporre la scheda-tipo in questione, possano avvalersi, ai sensi dell’art.9 della l.r. 18/97, della collaborazione della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Struttura Piano Paesistico, p.zza Duca d’Aosta, 4, 20124 Milano.

 

In merito agli altri quesiti, occorre osservare che il giudizio di impatto paesistico si configura come un atto endo-procedimentale all’avvio dei procedimenti edilizi ed alle denuncie d’inizio attività di natura edilizia, nonché all’avvio dei procedimenti di cui alla vigente legislazione forestale e riguardanti l’attività estrattiva di cava, e, pertanto, deve essere reso entro gli stessi termini previsti per i suddetti atti. Per quanto riguarda la questione relativa alla firma, occorre osservare che, ai sensi dell’art. 107, 30 comma, lett. f), del D.Lgs.267/2000, tale competenza spetta al dirigente e nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale tale competenza può, ai sensi dell’art. 109, 20comma, del D.Lgs.267/2000, essere attribuita ai responsabili degli uffici o dei servizi. Inoltre, nei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, la competenza a firmare il suddetto atto può essere attribuita, ai sensi dell’art.53, 230 comma, della legge 23 dicembre 2000, n.388, all’Assessore delegato.

 

Per quanto riguarda, poi, la questione relativa alla presenza degli esperti ambientali, occorre osservare che, ai sensi dell’art.5 della l.r. 18/97, espressamente richiamato dall’art.29, comma 9, delle n.t.a. del P.T.P.R., la commissione edilizia deve esprimere il giudizio di impatto paesistico alla presenza di almeno uno degli esperti ambientali. Il responsabile del procedimento può discostarsi dal parere espresso dalla Commissione edilizia, integrata dagli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, qualora fornisca una motivazione specifica e circostanziata.

 

Infine, in merito al rapporto tra il giudizio d’impatto paesistico e la procedura di concessione edilizia in sanatoria di cui all’art. 13 della 1.47/85, occorre osservare che le disposizioni contenute nell’art.25 delle n.t.a. del P.T.P.R., a seguito della pubblicazione della D.G.R. n.7/11045 dell’8 novembre 2002, sono divenute pienamente operative e, quindi, in base all’art.6, 10 comma, della l.r.57/85 sono “immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepiti di diritto negli strumenti urbanistici generali e sostituiscono eventuali previsioni difformi contenute in tali strumenti nonché nei relativi strumenti attuativi”. Pertanto, la realizzazione di interventi, che superino la soglia di rilevanza e che, quindi, abbiano ottenuto un giudizio d’impatto paesistico negativo, è assoggettata alle sanzioni previste dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n.47 e non può essere sanata ai sensi dell’art.13 della 1.47/85.

 

Distinti Saluti.

Il Dirigente della Struttura

  Giuridico-Territoriale

  (Dott. Anna Bonomo)

 

 

                    Referente: Saldutti Giovanni           Tel.0267656732                 Fax n.0267655441

 

 

 

Giuridico Territoriale

 

Via Sassetti, 32/2 - 20124 Milano —E-mail: anna_bonomo@regione.lombardia.it

 

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