Egr. Dott. Gabriele Albertini

Sindaco di Milano

Palazzo Marino

Milano

 

Egr. Arch. Alberto Artioli

Sovrintendente ai Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia

Piazza Duomo 14

Milano

Milano, 3 maggio 2004

 

Oggetto: Progetti di parcheggi sotterranei, vincolo monumentale sulle vie e piazze di Milano e piano paesistico della Regione Lombardia

 

Egregi Signori,

mi permetto di segnalare che il 1 maggio 2004 entra in vigore il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il nuovo codice include tra i beni culturali all’art. 10 comma 2 lettera g) le pubbliche piazze, vie strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico.

Pertanto le vie e piazze pubbliche create da più di 50 anni sono automaticamente protette da vincolo monumentale anche senza specifica dichiarazione.

L’art. 20 specifica che i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

L’art. 21 specifica che le demolizioni delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva riscostituzione, sono subordinati ad autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali mentre le altre opere e lavori di qualunque genere sono subordinate ad autorizzazione del soprintendente.

L’art. 28 indica che il soprintendente può ordinare in via cautelare la sospensione di interventi iniziati senza autorizzazione.

L’art. 29 indica che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

Gli articoli 53 e successivi definiscono le modalità di alienazione e di formazione di diritti a favore di terzi.

Non c’è dubbio che questa nuova normativa si applica pertanto a tutti i progetti di parcheggi sotterranei nelle vie e piazze del Comune di Milano, indipendentemente dall’esistenza del vincolo ambientale.

I lavori di scavo sono senz’altro assimilabili a demolizioni con successiva ricostituzione e devono essere autorizzati direttamente dal Ministero dei Beni Culturali.

Va verificato inoltre che le concessioni di diritto di superficie per un periodo di 90 anni siano compatibili con le norme che regolano l’alienazione dei beni culturali.

L’ordinanza sui poteri speciali al Sindaco di Milano, recentemente prorogata, dispone all’art. 1 comma 5 che “per i progetti degli interventi relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (sostituito dal nuovo Codice) il sindaco di Milano-Commissario delegato procede all'approvazione previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storicoartistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.”

Invito pertanto il sig. Sindaco:

La nuova normativa si applica anche ai parcheggi in aree tutelate da vincolo ambientale per i quali la Soprintendenza non ha annullato il nulla-osta ambientale rilasciato dal Comune di Milano, in quanto il vincolo monumentale ha una valenza più forte e novativa rispetto al vincolo ambientale.

Un intervento accettabile per un vincolo ambientale può non esserlo per un vincolo monumentale.

A Milano l’unico vincolo monumentale esistente su vie e piazze riguarda l’asse che va da Piazza Cordusio a Corso Sempione, per il quale la Soprintendenza ha sempre esaminato e autorizzato tutti gli interventi di arredo urbano.

Mi aspetto che le stesse procedure vengano seguite per le altre piazze e vie storiche della città.

Cito in particolare piazza Aspromonte, piazza Bernini, largo Rio de Janeiro, piazza Novelli, piazza Libia, piazza Oberdan, piazza Leonardo da Vinci, la Darsena, via Saffi, piazza Grandi, piazza Meda, piazza Bacone per le quali la verifica di sussistenza dell’interesse artistico, storico e archeologico prevista dall’articolo 12 non può dare un esito negativo e in cui il Comune di Milano ha avviato o sta avviando progetto di parcheggi sotterranei per residenti o in project financing.

Ricordo infine al sig. Sindaco che il Piano Paesistico della Regione Lombardia prescrive che qualunque trasformazione dell’aspetto esterno dei luoghi deve essere sottoposta a valutazione di impatto paesistico. Essa si sostituisce al nulla-osta ambientale nelle aree non sottoposte a vincolo ambientale.

Ciò implica che i progetti dei parcheggi sotterranei che superano la soglia di rilevanza fissata dalla Regione devono essere esaminati dalla Commissione Edilizia Integrata e che quelli che superano la soglia di tolleranza possono essere sottoposti ad una conferenza pubblica tra i soggetti territorialmente interessati (Comune e Consigli di Zona), a cui sono invitate le associazioni ambientaliste.

Non è chiaro se i poteri commissariali consentano a Sindaco di evitare tale valutazione, ma sarebbe sicuramente inopportuno che il Sindaco si avvalga di essi in questo caso, vista l’importanza della tutela del paesaggio urbano, rinforzata dal nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Distinti saluti

 

Maurizio Baruffi, consigliere comunale dei Verdi

Mariolina De Luca, membro del consiglio di zona 3

Michele Sacerdoti, Verdi di Milano