Sentenza della causa civile intentata dal Condominio di via Eustachi 4 contro il condomino Viola Francesca per la costruzione di un abbaino su strada e di un terrazzino “a tasca”verso il cortile interno in seguito al recupero di una parte del sottotetto

 

Il Condominio era difeso dall’Avv. Eugenio Antonio Correale

 

 

R.G. N. 78648/03

 

Sciogliendo la riserva di cui a verbale del 27.1.04 il Collegio,

 

ritenuto in fatto che:

     Viola Francesca ha proposto reclamo avverso l’ordinanza 24.11.03 del G.D. che, accogliendo parzialmente il ricorso del Condominio di via Eustachi 4, Milano, ha reintegrato il Condominio stesso nel possesso della falda del tetto dello stabile, ordinando l’eliminazione dell’abbaino realizzato dalla reclamante sulla falda suddetta;

     il Condominio nel costituirsi ha chiesto il rigetto del reclamo ed ha proposto “reclamo incidentale” avverso il medesimo provvedimento relativamente alla parte in cui il G.D. ha ritenuto legittima la realizzazione, da parte della Viola, di un terrazzino “a tasca”;

 

ritenuto in diritto che:

in ordine all’ammissibilità del reclamo incidentale

     il procedimento cautelare é retto dal principio generale di cui all’art. 669 sexies c.p.c.: l’assenza di “ogni formalità non essenziale al contraddittorio”;

     il principio va coerentemente inteso come assenza di preclusioni (non enunciate, né richiamate in nessuno degli art. 669 bis e segg. c.p.c.) e l’unico limite va individuato nelle formalità indispensabili ad assicurare il contraddittorio e, quindi, connesse con l’esercizio del diritto di difesa;

     in tale ottica risulta evidente che, ai fini dell’ammissibilità di eventuali domande cautelari nuove (“istanze riconvenzionali” e “reclami incidentali”) deve valutarsi caso per caso se il diritto di difesa risulti rispettato e, quindi, se la parte nei cui confronti l’istanza o il reclamo incidentale è proposto abbia avuto l’effettiva possibilità di esercitare la difesa;

     nel caso in esame la reclamante ha potuto ampiamente controdedurre e difendersi nel merito, sia oralmente all’udienza in camera di consiglio, sia per iscritto con la memoria di replica datata 25.1.04;

     del resto, anche ove il Condominio avesse proposto autonomo reclamo, quest’ultimo avrebbe dovuto necessariamente essere riunito a quello proposto dalla Viola, avendo entrambi i gravami ad oggetto il medesimo provvedimento;

     ne deriva l’ammissibilità del reclamo incidentale;

 

in merito al reclamo principale

      l’abbaino realizzato dalla reclamante, anche a voler prescindere dalle previsioni e dai divieti posti dal regolamento di condominio, arreca un evidente sfregio al decoro architettonico dello stabile, rompendo l’armonia del profilo del tetto nella parte ben visibile dalla strada (v. fotografie in atti); per giunta l’abbaino é posto in posizione decentrata e, a parte la rozzezza che denota da sua costruzione, (assolutamente incompatibile con lo stile della facciata), provoca una nota di sgradevole e ingiustificata asimmetria;

     è quindi fuori di ogni dubbio che il manufatto non risponda, non solo ai requisiti più rigorosi posti dal regolamento condominiale, ma neppure a quelli generalmente previsti dagli art. 1120 e 1127 c.c.;

     il provvedimento reclamato deve, dunque, essere pienamente confermato sul punto;

 

in merito al reclamo incidentale

     il regolamento condominiale all’art. 6 prevede: “non potrà essere intrapresa dai singoli condomini nessuna opera esterna al fabbricato che modifichi l’architettura, l’estetica e la simmetria del fabbricato stesso”;

     si tratta di un divieto che, del tutto legittimo ed efficace nei rapporti fra i condomini stante la sua accettazione negoziale, pone un limite invalicabile ed assoluto per i condomini stessi;

     tale limite è costituito dalla immodificabilità dell’architettura, dell’estetica e della simmetria, senza alcuna distinzione fra le varie parti esterne dello stabile;

     la circostanza che il terrazzino a tasca sua stato realizzato nella parte verso il cortile interno non assume, dunque, alcun rilievo al fine di ritenere legittimo l’intervento operato dalla Viola;

     è, poi, incontestabile che l’esecuzione dell’opera abbia comportato una modifica di una parte comune esterna (il tetto) dell’edificio, sia sotto il profilo architettonico, sia sotto quello estetico (trattandosi di rapporti fra condomini la non visibilità dell’opera dal basso è del tutto ininfluente);

     anche l’opera in esame si rivela, quindi, illegittima e comporta la reintegrazione del Condominio con la conseguente rimessione in pristino del tetto;

     è del tutto irrilevante che nella stessa parte di tetto altri condomini, in altri periodi, abbiano eseguito interventi analoghi o di altro tipo;

     come si è detto, l’interpretazione della clausola del regolamento appare assolutamente univoca e la circostanza che in altre occasioni il Condominio non abbia reagito o assunto iniziative non vale a rendere legittimo il comportamento dell’odierna reclamante;

     per altro aspetto, inoltre, non é stata neppure dedotta un’abrogazione, per fatti concludenti, del divieto posto dal citato art. 6 dal regolamento;

     deve, pertanto, essere accolto il reclamo incidentale;

 

PQM

 

Rigetta il reclamo principale proposto da Viola Francesca.

In accoglimento del reclamo incidentale e in parziale modifica dell’ordinanza reclamata, reintegra il Condominio di via Eustachi 4 - Milano nel pieno possesso della falda di tetto anche per la parte verso il cortile interno e per l’effetto ordina a Viola Francesca la rimessione in pristino della copertura con l’eliminazione del terrazzino “a tasca” ivi realizzato. Conferma nel resto il provvedimento reclamato. Si comunichi.

 

Così deciso in Milano il 27.1.04.                                                        Il Presidente